La specificità e la ricchezza del rapporto nonni–nipoti vista sotto il profilo giuridico nazionale e internazionale
Dott.ssa Margherita Marzario –
La legge 31 luglio 2005, n. 159 “Istituzione della Festa nazionale dei nonni”, di soli tre articoli, ha istituito la “festa dei nonni” (esistente in altri Paesi, come negli USA già dal 1978) e riconosciuto il loro ruolo socio-giuridico.
Festa nazionale dei nonni, la ratio
Rilevante il contenuto dell’art. 1 comma 1 della L.159/2005: “È istituita la «Festa nazionale dei nonni» quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Emblematico che la festa sia definita “nazionale” e che ricorra il 2 ottobre che cristianamente è la “festa degli Angeli Custodi”. In tal modo si è valorizzata la matrice cristiana della Costituzione italiana e i costituenti, “nonni d’Italia”.
La relazione nonni-nipoti
La relazione tra nonni e nipoti realizza i valori costituzionali, quali lo svolgimento della personalità e la solidarietà di cui all’art. 2 Cost., e può essere ritenuta una “funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società”, mutuando la terminologia dell’art. 4 Cost. (si pensi pure alle varie forme di prestazioni volontarie da parte di persone anziane, tra cui la figura del “nonno vigile”). Ada Fonzi, esperta di psicologia dello sviluppo, scrive: “Che cosa significa questo rapporto intergenerazionale per i nonni? Moltissimo. Significa non rinunziare a cogliere il dipanarsi della traccia della vita, significa riuscire a fare in modo che il presente, inevitabilmente impoverito, e il futuro, inevitabilmente ridotto e incerto, siano riscattati da un tesoro accumulato, un passato che continua nonostante tutto a esistere e farsi presente. È il segreto di quella che gli psicologi chiamano «generatività», un «pensare per generazioni» che permette di sentirsi ancora vivi e utili anche se le forze incominciano a venire meno”.
Anche Maria Teresa Zattoni e Gilberto Gillini, consulenti relazionali e pedagogisti della famiglia, scrivono: “[…] i nonni sono chiamati a imparare il bello dell’attesa, della non-pretesa, dello stupore e della gratitudine. Essi rappresentano una fase della vita di famiglia assolutamente indispensabile, perché possono diventare grandi «allenatori» per la seconda generazione: mostrano che la vita vale la pena di essere vissuta, nonostante intoppi e dolori. E mostrano che il dono da offrire alle nuove generazioni è quello della pace, cioè della sintonia tra mente e mano, tra desiderio e motivazione al fare”.
“[…] anziani e bambini, gli unici a possedere una via di fuga verso il fantastico. Gli unici a volare via coi palloncini e ad avere nella testa una macchina dei sogni”[1]. Tra nipoti e nonni vi è un insondabile e ineffabile legame che va al di là di ogni riconoscimento giuridico, per questo sarebbe auspicabile costituirlo, mantenerlo e custodirlo senza andare nelle aule giudiziarie. “Il segreto della virtù dei nonni sta nell’amore dei nipoti”[2]. La nonnità sia vissuta come una delle relazioni fondamentali e non fatta valere nelle aule giudiziarie. Sempre più spesso, purtroppo, le situazioni e/o i diritti che dovrebbero essere esercitati e vissuti nella normalità sono oggetto di acerrimi conflitti e si rivendica davanti ai giudici tutto quello che un tempo era la quotidianità familiare e tutto a discapito dei bambini.
“Gli ascendenti hanno il diritto a mantenere rapporti effettivi con i nipoti, anche dopo la separazione o il divorzio dei genitori: le Autorità nazionali che non predispongano tutte le misure necessarie per tutelare il benessere del minore e favorire il percorso di riconciliazione con i nonni e non agiscano con rapidità per rendere effettivo ed efficace tale rapporto pongono in essere una violazione dell’art. 8 della Cedu [Convenzione europea dei diritti dell’uomo]. A questo proposito, giova ricordare che i rapporti tra ascendenti e nipoti rileva ai fini della vita familiare di cui all’art. 8 citato” (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 20 gennaio 2015). Per quanto discutibile l’espressione “ascendenti” riferita ai nonni, il suo significato originario (da “ascendere”) indica un moto di salita, di innalzamento, un moto di vita: quanto di meglio si possa trasmettere ai figli. La genitorialità, pertanto, non sia gelosia dei figli ma genealogia non solo di generazioni ma anche di emozioni per i figli. I figli sono un po’ per tutti, ma in realtà non sono di nessuno, se non della vita: la loro vita.
La nonnità: una delle relazioni più significative della vita, che accompagnano per tutta la vita e oltre la vita. Alcune generazioni presenti non godono di questo privilegio a causa di relazioni familiari conflittuali, come le cosiddette “famiglie chiasmatiche”. Occorre valorizzare i nonni ricordando che sono tali e non surrogati o antagonisti dei genitori.
Lo psicologo e psicoterapeuta Fulvio Scaparro rammenta: “I bambini amano i racconti e lo si capisce fin da quando ancora non hanno l’uso della parola. Ascoltano rapiti le storie ben raccontate da genitori e nonni che trovano, essi stessi, piacere del narrare”. Il filosofo francese Paul Ricoeur (in “Tempo e racconto”) parlava di “identità narrativa”, quale capacità umana di narrarsi, come combinazione dei due poli della permanenza e del cambiamento. Occorre recuperare il tempo e la capacità di narrare e narrarsi per contribuire allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale dei fanciulli (art. 27 Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia) affinché anche loro possano, un giorno, concorrere al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 comma 2 Costituzione).
I nonni danno il loro apporto nella costruzione dell’identità dei bambini. A tale proposito gli esperti Zattoni e Gillini affermano: “Occorre narrare, infatti: ne abbiamo bisogno, oggi più che mai, perché non sappiamo più farlo. Una o due generazioni fa c’erano i nonni scampati alla guerra e così raccontavano, raccontavano… La tentazione è oggi quella di dirsi: «Non ho niente di speciale da dire». Non è vero. Per un nipote sapere qualcosa delle generazioni che l’hanno preceduto significa stabilità e connessione. Stabilità: dietro le mie spalle non c’è il vuoto, il silenzio, l’anonimato (purtroppo ci stiamo preparando a generazioni di figli dell’eterologa o perfino della maternità surrogata che rischieranno di sentirsi questo vuoto, questa “negazione” della provenienza!). Io figlio/nipote, so da quali miliardi di gesti buoni, da quali ferite, da quali errori provengo: e posso sentirmi orgoglioso perché la vita è arrivata fino a me. Posso anche ricevere “compiti evolutivi” che concorrono al senso della mia vita! Al sentirmi di qualcuno! Posso trovare il mio posto perché una lunga fila di persone mi precede e so che una fila mi seguirà”. Narrare significa etimologicamente “far conoscere raccontando, rendere esperto, consapevole”, pertanto corrisponde a quell'”impartire orientamento ed i consigli necessari” cui sono tenuti genitori e altri adulti secondo l’art. 5 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia.
Lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai soggiunge: “[…] io penso che i nonni possano dare consigli ai genitori, quando questi si confrontano con loro e chiedono aiuto. Allo stesso tempo i nonni devono educare i nipoti mentre li hanno vicini a loro, senza però sostituirsi a mamma e papà”. Genitori e nonni: a ciascuno il proprio ruolo e la propria responsabilità nell’impartire l’orientamento ed i consigli necessari al fanciullo (ai sensi del già citato art. 5 Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia).
Quando vengono a mancare i nonni, viene a mancare una parte essenziale dell’albero genealogico e anche una ragione di far ritorno alle radici. Tra nonni e nipoti vi sono una notevole differenza d’età e altre differenze che si rivelano solo arricchenti, anche perché lo stato d’animo è lo stesso (l’incertezza di una fase della vita) e l’emozione provata è la stessa: quella di vivere una delle relazioni più importanti della e per la vita. Età, difficoltà o avversità non causano inabilità ad amare in chi non si fa sopraffare: questo l’esempio e il percorso di vita tracciato dai nonni. I nonni: pilastri e pioli di vita per tutta la vita.
Nello sviluppo della personalità del fanciullo sono essenziali anche i nonni, da non trattarsi né come baby sitter né come secondi genitori. “Quando la cura e le preoccupazioni educative, che fanno inevitabilmente parte dei compiti dei genitori, passano in secondo piano, – spiega Ada Fonzi – ci si può abbandonare alla gioia di una consonanza emotiva di cui da anni non si aveva più esperienza. Il bambino parla e il nonno lo ascolta, senza lasciarsi scoraggiare da parole incomprensibili o frasi sconnesse, preso anche lui in una sorta di cerchio magico in cui ciò che conta è lo sguardo fiducioso del piccolo e la stretta della sua manina. Questo per quanto riguarda i più piccoli, mentre per i più grandi leggere insieme o risolvere un problema di matematica sono ugualmente occasioni imperdibili che contrassegnano un rapporto straordinario di fiducia reciproca”. Nell’art. 2 della Carta dei diritti del fanciullo al gioco e al lavoro (Roma 1967) si legge: “Perché possa svolgere le sue attività di gioco e di lavoro, il fanciullo ha bisogno di convenienti rapporti umani”. E tra i convenienti rapporti umani ci sono sicuramente quelli con i nonni.
La Fonzi aggiunge: “Capita alcune volte che i genitori siano critici nei confronti dei nonni, accusati di essere troppo permissivi; «lo vizi troppo» è il solito ritornello. Non prendetevela, nonni. Scrollatevi di dosso i compiti educativi, che spettano ai genitori, e abbandonatevi al piacere di un’affezione totalizzante. Siate consapevoli che quel bambino non è solo figlio dei suoi genitori, ma di più generazioni, di tutte quelle che lo hanno preceduto. Insomma, chi non va a trovare i nonni non commette un solo peccato mortale. Ma due! Uno verso se stesso e l’altro verso i nonni”. Nell’art. 8 par. 1 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia si prevede “[…] il diritto del fanciullo di conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari”. I nonni sono componenti insostituibili e indelebili, nonostante tutto e tutti, dell’identità, della nazionalità, del nome (inteso anche come cognome) e delle relazioni familiari di ogni bambino.
La giornalista Renata Maderna osserva: “[…] secondo il normale ciclo della vita: nonni più affettuosi e vizianti (in nome del fatto che non ci trascorrono tanto tempo insieme…) e genitori più coerenti ed educanti. Mi sembrerebbe più allarmante il contrario, che purtroppo non di rado si osserva, quando i genitori, piuttosto di risultare simpatici, diventano gli sdolcinati avvocati difensori dei figli e i nonni degli insopportabili e brontoloni censori di costumi”. Genitori e nonni, figure parentali e educative differenti che devono coesistere, senza confliggere, per il bene dei bambini. Come recita il Preambolo della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, “[…] il fanciullo per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare, in un’atmosfera di felicità, amore e comprensione”.
Mentre in passato nel nostro ordinamento giuridico i nonni erano chiamati solo per gli oneri (ai sensi del previgente art. 148 cod. civ.), le novelle legislative della L. 219/2012 e del D. lgs. 154/2013 hanno tenuto conto altresì dell’aspetto relazionale in vari articoli del codice civile, in particolare nell’art. 317 bis, rubricato “Rapporto con gli ascendenti”, la cui formulazione è stata ritenuta poco felice perché suscettibile di contraddizioni e più interpretazioni (per esempio il verbo “mantenere” rispetto a coloro cui viene impedito di vedere i nipotini sin dalla nascita).
“Se oggi vi sono ancora dei frammenti di saggezza in questo pazzo mondo, bisogna ringraziare i nonni” (lo psichiatra Vittorino Andreoli). Diritto ai nonni, diritto con i nonni (e non solo quelli materni): questa è la nonnità!
[1] Dalla recensione del film d’animazione sulle emozioni “Inside out”, 2015
[2] Da un racconto di Natale
FONTE


 

Cedu: va garantito il rapporto dei nonni coi nipoti anche dopo l’adozione

La Corte EDU sottolinea l’importanza del rapporto tra nonni e nipoti che ben può rientrare nel concetto di vita familiare tutelato dall’art. 8 dell Convenzione Europea
nonni
di Lucia Izzo – Dopo l’adozione del nipote da parte di terzi i nonni hanno diritto di mantenere contatti se ne fanno richiesta. Fermo restando che l’adozione fa interrompere i rapporti con la famiglia d’origine, qualora i nonni chiedano di mantenere i loro diritti e doveri verso i nipoti, lo Stato dovrà adoperarsi in tal senso garantendo loro anche il diritto di visita .
In caso contrario si rischia di incorrere in una violazione dell’art. 8 CEDU che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
È la conclusione a cui è giunta la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, terza sezione, nel caso Bogonosovy c. Russia, ricorso n. 38201/16, (provvedimento in inglese qui sotto allegato) accogliendo il ricorso un nonno, originariamente proposto assieme alla ex moglie convivente, deceduta nel corso del giudizio.

Il caso
Il rapporto nonni-nipoti post adozione
Adozioni: va garantito il legame tra nonni e nipoti
L’uomo di San Pietroburgo, che desiderava restare in contatto con la sua nipotina dopo l’adozione, ha adito i giudici di Strasburgo lamentando una violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della propria vita privata e familiare) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.
Dopo la morte della madre, la bambina aveva continuato a vivere assieme ai nonni che, nel prendersi cura di lei, erano stati aiutati da alcuni parenti ai quali fu poi consentito di adottarla. Dopo aver affrontato problemi nel mantenere i contatti post-adozione con la nipote, i nonni avevano impugnato la sentenza di adozione.
Il Tribunale di San Pietroburgo, confermando l’adozione, affermava che la legge non richiedeva che parenti come i nonni fossero informati o coinvolti in un’adozione. Al massimo, poiché il codice di famiglia riconosceva loro il diritto a mantenere i contatti con un minore, i due avrebbero potuto richiedere un provvedimento giudiziario qualora i genitori adottivi avessero impedito i rapporti.
Tuttavia, quando i nonni fecero tale richiesta, la Corte distrettuale interruppe il procedimento, sostenendo che, nel processo di adozione originale, non era stato indicato che i due avrebbero continuato ad avere legami familiari con la bambina e, pertanto, non avrebbero avuto diritto a chiedere un ordine contro i genitori adottivi per consentire il contatto.

Da qui il ricorso alla Corte EDU, che invece, riscontra nell’operato dei giudici nazionali una violazione dell’art. 8 della Convenzione. I Tribunali, secondo i giudici di Strasburgo, avrebbero dovuto valutare la richiesta della coppia di mantenere una relazione post-adozione con la nipote.
Invece, i due erano stati esclusi completamente e automaticamente dalla vita della nipote e, dunque, i loro diritti erano stati violati.
Secondo la corte, infatti, il rapporto tra nonni e nipoti ben può rientrare nel concetto di “vita familiare”, di cui all’art. 8 CEDU, qualora vi siano legami familiari sufficientemente stretti tra loro.
Sebbene la convivenza non sia un prerequisito, in quanto anche i contatti frequenti sono sufficienti a creare relazioni strette, il rapporto tra un bambino e i nonni con cui ha vissuto per un certo periodo normalmente sono considerati rientrare nella predetta categoria (“vita familiare”).
Nel caso di specie, il nonno si era preso cura della bambina per cinque anni, ovvero da quando la piccola si era trasferita da lui assieme alla madre all’età di un anno e otto mesi, ma anche dopo la morte della madre a causa di una grave malattia e fino a quando la nipote non si trasferì presso i genitori adottivi.

Qualora, come nel caso di specie, sia verificata l’esistenza di un legame familiare, lo Stato deve agire in maniera ponderata affinché quel legame sia mantenuto. Certo, spiegano i giudici, la relazione tra nonni e nipoti è diversa, per natura e grado, rispetto a quella tra genitore e figli, tuttavia il diritto al rispetto della vita familiare dei nonni in relazione ai loro nipoti, comporta principalmente il diritto di mantenere una normale relazione attraverso contatti tra loro, anche se normalmente quel contatto avviene con l’accordo della persona che ha la responsabilità genitoriale.
In conclusione, la Corte ritiene che l’incapacità del tribunale cittadino di esaminare i meriti del problema del contatto post-adozione del richiedente con sua nipote equivaleva alla mancanza di rispetto per la sua vita familiare.
Oltre alle conclusioni sull’art. 8 della CEDU, la Corte ritiene, ex art. 41 della Convenzione, che la Russia debba anche pagare al richiedente 5.000 euro di risarcimento per il danno non patrimoniale occorsogli.
Scarica pdf CEDU Bogonosovy c. Russia
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