Il guinzaglio per il cane è obbligatorio?

Una breve analisi sulla responsabilità civile e penale e sugli obblighi del proprietario di un animale

La responsabilità civile del proprietario di un animale

Il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che sia sotto la sua custodia, sia che sia smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Si discute se l’articolo 2052 c.c. contempli un caso di responsabilità oggettiva, o un caso di responsabilità per colpa (sia pure colpa presunta).
Secondo la tesi non prevalente, la responsabilità civile presupporrebbe sempre la colpa, essendo i casi di responsabilità oggettiva eccezionali. L’articolo 2052 c.c., in particolare, non farebbe eccezione a questo principio, in quanto il proprietario dell’animale non risponderebbe di tutti i danni arrecati dall’animale, potendo dimostrare il caso fortuito. Il soggetto, provando il caso fortuito, prova la sua mancanza di colpa.
Si tratterebbe, quindi, di un caso di colpa presunta, con un’inversione dell’onere della prova rispetto al principio generale dell’articolo 2043 c.c.
Secondo la tesi prevalente, invece, si tratterebbe di un caso di responsabilità oggettiva.Provando il caso fortuito, infatti, il soggetto non prova la sua mancanza di colpa, ma l’insussistenza del nesso causale.

La responsabilità penale del proprietario di un animale

La responsabilità per le lesioni causate dal cane è anche di tipo penale, con conseguente incriminazione per il reato di lesioni personali (articolo 590 c.p.).
Chiunque cagiona, ex articolo 590 comma 1 c.p., ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239, ex articolo 590 comma 2 c.p..
La giurisprudenza aderisce alla tesi oggettiva affermando che “spetta all’attore provare l’esistenza del nesso eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non di essere esente da colpa, bensì l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale” [1].
La giurisprudenza ha, poi, ritenuto che non sia caso fortuito il fatto improvviso e imprevedibile dell’animale, né un suo repentino mutamento di umore, né che rilevi che l’animale sia stato, in precedenza, sempre tranquillo e mansueto; anche il fatto del terzo è spesso accollato ugualmente a chi si serve dell’animale [2]. Non importa, quindi, se la condotta dell’animale sia stata determinata da un gesto della vittima come una carezza contropelo o una tirata di coda. Il padrone deve poter prevedere tutti i gesti improvvisi dell’animale che, proprio in quanto tale, non è sempre controllabile.

Gli obblighi del proprietario di un animale

Non esiste alcuna legge statale che imponga il guinzaglio per i cani a passeggio. Ma l’obbligo si può desumere da una serie di disposizioni.

Innanzitutto, dalle norme del Codice civile e del Codice penale che scaricano sul detentore dell’animale ogni responsabilità per danni a cose o a persone.
La legge obbliga inoltre i proprietari dei cani ad adottare delle precauzioni per evitare danni a cose e a persone [3].
Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, il cane deve essere condotto con un guinzaglio non più lungo di 1.50 metri. In un’area cani, invece, il proprietario può togliere il guinzaglio al cane.
La museruola (morbida o rigida) non deve essere sempre indossata dal cane, ma il proprietario deve portarla con sé per potergliela mettere in caso di rischio per l’incolumità di animali o di persone, oppure su richiesta delle Autorità competenti.
Il padrone deve sempre raccogliere le feci e portare con sè i sacchettini o la paletta.
Nel caso non lo facesse, le sanzioni variano da 50 a 500 euro.
È, infine, obbligatorio iscrivere il proprio cane all’Anagrafe Canina Regionale, identificandolo attraverso un microchip sottocutaneo.

Note bibliografiche
[1] Cass., sent. n. 7260 del 2013.
[2] Cass., sent. n. 3767 del 1954 in cui la S.C. ha stabilito la responsabilità del proprietario di un cane che aveva morso un bambino, dopo essere stato molestato da un gruppo di bambini; in motivazione, si legge che si deve sempre tenere conto che persone estranee possano irritare un animale e quindi il proprietario dovrebbe cautelarsi anche per eventi del genere.
[3] Ordinanza del ministero della Salute, datata 6 agosto 2013 “Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2013 n. 209) con validità di solo 12 mesi, ma successivamente rinnovata di anno in anno.

FONTE


Il cane a spasso: quali sono le leggi da rispettare?

Portare il proprio cane in aree urbane è un piacere. Ma cosa può succedere se non si rispettano gli obblighi dettati dalla legge? Molti proprietari non li conoscono tutti o fingono di ignorarli, invece sono importanti per la tutela degli animali e delle persone.

Il responsabile del cane in aree urbane

Secondo la legge (ORDINANZA Min. Sal., concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani; art. 672 cp; art. 2052 cc), il proprietario di un cane è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del proprio animale e risponde di danni lesioni a persone, altri animali e cose provocati dall’animale stesso, anche se era smarrito o fuggito, a meno che non si riesca a provare il caso fortuito (evento imprevisto, imprevedibile e inevitabile).
Questa responsabilità si estende anche a chi, pur non essendo il proprietario del cane, lo ha con sé o lo ha in custodia (detentore responsabile).
La Corte di Cassazione ha, infatti, più volte confermato che chi detiene il cane assume “l’obbligo di controllare e custodire l’animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, a prescindere dalla formale proprietà dell’animale”. Quindi, si può dire che il detentore ha gli stessi doveri del proprietario, al fine di evitare che il cane provochi danni materiali o lesioni.

Che sanzione si rischia?

Chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi o ne affida la custodia a una persona non adatta (come lo sono, ad esempio, i bambini o le persone incapaci di trattenere un cane, qualora questo dovesse diventare aggressivo) rischia una sanzione amministrativa da 25 a 258 euro. La stessa sanzione è prevista per chi aizza spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
Dal punto di vista della responsabilità civile, si può richiedere il risarcimento dei danni provocati da un animale, rivolgendosi al proprietario dell’animale stesso oppure alla persona che lo deteneva al momento dei fatti, se diversa.

Quali sono le regole da seguire?

L’Ordinanza ministeriale concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani stabilisce le regole di sicurezza, che devono essere rispettate dai proprietari e dai detentori quando portano il loro cane in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico:

  • deve essere utilizzato un guinzaglio non più lungo di 1.50 metri; fanno eccezione le aree cani, dove gli animali possono essere lasciati liberi;
  • chi conduce il cane a spasso deve avere sempre con sé una museruola(rigida o morbida), da utilizzare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali oppure su richiesta delle Autorità competenti;
  • il cane deve essere affidato solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
  • è necessario conoscere le caratteristiche fisiche ed etologiche del proprio cane;
  • è necessario conoscere le norme vigenti da rispettare;
  • bisogna assicurarsi che il cane si comporti bene sia con le persone sia con gli altri animali.

L’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico e l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico sono previsti anche dal Regolamento di Polizia Veterinaria (all’art. 83).
Inoltre, chiunque conduca un cane in aree urbane, vie, piazze, giardini pubblici deve raccoglierne le feci e comunque avere sempre con sé l’occorrente a questo scopo. Anche questo obbligo è contenuto nell’Ordinanza ministeriale emanata per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività dei cani, ma possono imporlo anche i regolamenti locali delle città.
Anche a questo proposito, la Corte di Cassazione è intervenuta, per chiarire che sussiste l’obbligo per tutti i proprietari che portano a passeggio i propri animali di ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi”.

Non dimenticare il benessere animale

Conoscere le regole che la legge impone, per portare a spasso il cane in sicurezza, e rispettarle ogni volta che si esce di casa con lui è fondamentale per evitare situazioni di pericolo o danni, ma è importante anche per garantire il benessere dell’animale. Infatti, è meno probabile che un cane ben custodito provochi danni, e, parallelamente, si riduce il rischio che li subisca.
Articolo realizzata in collaborazione con il portale animalidacompagnia.it
Autore: Paola Fossati (animalidacompagnia.it)
Data: 2 gennaio 2020
FONTE


Le regole per possedere un cane (Testo del 16.09.2016)

Il Ministero della Salute ha appena pubblicato (sulla G.U. del 7 settembre) l’ordinanza con la quale vengono impartite le regole per chi detiene un cane.
In realtà si tratta di una proroga di altri 12 mesi di una norma già esistente e nell’attesa che venga emanata una disciplina organica della materia.
Si tratta di regole semplici ma al tempo stesso stringenti e riguardano il “patentino” il “kit” e la “pulizia”. La norma vale tanto per i proprietari quanto per i cosiddetti “dog sitter” che devono avere alcune caratteristiche. Tra queste (ad esempio) non possono essere minori.
Ad ogni buon conto una rapida lettura dell’0rdinanza ministeriale (che trovate allegata) non guasta anche per stabilire se le nostre polizze di responsabilità civile della famiglia confliggono o sono in sintonia con dette norme.
LINK PER SCARICARE IL DOCUMENTO IN PDF
FONTE


Vademecum per i proprietari dei cani

Obblighi e responsabilità dei quali deve tenere conto chi decide di adottare un amico a quattro zampe
Sempre più italiani decidono di adottare un amico a quattro zampe. L’affetto e la compagnia che Fido riesce a regalare dopo il suo arrivo in famiglia, infatti, sono fonte di gioia e tenerezza.
Ma prima di aprire le porte di casa a un cane è bene essere consapevoli che a seguito di tale scelta si diviene titolari di una serie importante di doveri e responsabilità e che occorre avere bene in mente alcune regole fondamentali per divenire dei bravi padroni.
Registrazione
Innanzitutto, contestuale all’adozione di un cucciolo è la sua registrazione. Il nostro ordinamento, infatti, al fine di combattere il randagismo impone che tutti i cani siano inseriti nella cd. anagrafe canina del Comune di residenza del padrone.
A ciò, in particolare, si deve provvedere tramite un veterinario entro il secondo mese di vita dell’animale tramite l’inoculazione del microchip. Chi vi provvede con ritardo è soggetto al pagamento di sanzioni.
Vaccinazione
Non bisogna dimenticare, poi, di vaccinare il proprio cane per tutelare la salute sia dell’animale che di chi gli sta attorno.
Alcuni vaccini sono obbligatori, altri invece facoltativi.
L’obbligo, in particolare, sussiste sempre per i vaccini contro la parvovirosi, la leptospirosi, il cimurro, l’epatite infettiva e la tracheobronchite infettiva. In determinati casi si estende anche ad altre malattie.
La vaccinazione, da farsi nelle prime settimane di vita, va richiamata durante tutta la vita del cane.
Gestione del cane
Anche nella gestione quotidiana dell’amico a quattro zampe è opportuno seguire alcune fondamentali regole.
Innanzitutto, quando lo si porta a fare la tanto amata passeggiata è necessario utilizzare un guinzaglio lungo al massimo un metro e mezzo (del quale si può fare a meno solo nelle aree eventualmente dedicate dai Comuni ai cani) e provvedere a raccogliere gli escrementi. È inoltre obbligatorio portare con sé una museruola, da applicare in caso di rischio per l’incolumità delle persone o di altri animali o su richiesta delle autorità competenti.
Se poi si decide di trasportare il cane in auto, in generale lo si può fare a condizione che vi sia un unico animale nella medesima auto e che esso non crei pericolo o impedimento per la guida. Tuttavia, il trasporto di più animali domestici non è vietato, ma va fatto custodendo i “passeggeri speciali” in una gabbia o in un apposito contenitore o sistemandoli nel vano posteriore al posto di guida divisi da una rete o da altro mezzo idoneo.
Nel caso, infine, in cui si decida di affidare il cane ad altre persone, si deve avere la premura di controllare che tali persone siano in grado di gestirlo correttamente.
In generale, infatti, è necessario assicurarsi che il comportamento dell’amico a quattro zampe sia adeguato alle esigenze di convivenza con persone e animali (leggi, ad esempio: “La Cassazione detta le regole per i “bisogni” dei cani”).
Responsabilità
Visti quali sono i doveri, vediamo ora in quali responsabilità può incorrere il proprietario di un cane.
La fonte normativa va individuata nell’articolo 2052 del codice civile, il quale regolamenta il danno cagionato da animali disponendo che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Si tratta chiaramente di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, dalla quale può sfuggirsi solo nel caso in cui il danno cagionato dall’animale era imprevedibile e inevitabile (per approfondimenti leggi: “La responsabilità per il danno cagionato da animali”).
Un altro genere responsabilità alla quale il proprietario di un cane rischia di incorrere è quella per il disturbo che Fido può arrecare ai vicini di casa con i propri latrati.
È chiaro che è impossibile impedire a un cane di abbaiare, se, però, nel fare ciò l’amico supera il limite della normale tollerabilità il suo proprietario potrebbe risponderne non solo in sede civile ma, quando ad essere disturbata è una serie indeterminata di persone, addirittura in sede penale.
Fonte: www.StudioCataldi.it


Decalogo > Per i proprietari

Per essere sempre bene accetti in ristoranti, alberghi, mezzi pubblici e luoghi ricreativi come le spiagge, è necessario che si realizzino alcune condizioni indispensabili:
– Il proprietario si rende pienamente conto che non tutti amano i cani e che questo pensiero va rispettato: proprio il rispetto di queste persone ed il conseguente comportamento educato e corretto sono la chiave del possibile accesso del cane in tutti gli ambienti
– Il cane è sempre tenuto al guinzaglio (lungo non più di un metro e mezzo) negli spazi chiusi e vicino al proprietario negli spazi aperti
– I cani potenzialmente pericolosi per mole, carattere e predisposizione verso altri cani o bambini, portano una museruola fino a quando il loro comportamento non viene definitivamente corretto con l’aiuto di un educatore cinofilo ed il proprietario non dimostra di averne sempre il pieno controllo, anche senza guinzaglio. Il cane deve sempre poter subire una carezza o il tocco di un bambino piccolo senza reazioni pericolose
– Il cane è educato, pulito, non emana (obiettivamente) cattivi odori, è vaccinato e trattato contro pulci, zecche e pidocchi da meno di quattro settimane
– Il proprietario è sempre munito di sacchetti igienici e rimuove immediatamente la sporcizia, gettandola poi nei cestini dell’immondizia; in spiaggia il proprietario rimuove la sabbia sporca anche in caso di rifiuti liquidi
– Il proprietario evita con cura che il cane sporchi la soglia di negozi o portoni
– In qualsiasi luogo si trovi, il cane non annusa mai né salta addosso alle persone che non gli si rivolgono espressamente
– Al ristorante il cane, sempre al guinzaglio, si sdraia sotto il tavolo, non elemosina cibo in alcun modo e il proprietario non gli porge alcun boccone per tutta la permanenza nel locale
– In albergo il cane non sale sul letto e, se sporca, il proprietario segnala immediatamente il fatto al personale pagando per le pulizie necessarie. Lo stesso vale per i negozi e tutti i locali pubblici e privati frequentati dal cane
– In albergo il cane, se lasciato in camera (per massimo due ore e non durante il periodo di pulizia delle camere) non abbaia, non sporca e non sale sui letti
FONTE


Decalogo > Per i non proprietari

Chiunque incontri un cane con il suo proprietario, per evitare di creare problemi a sé o al proprietario stesso, dovrebbe sempre comportarsi come segue:
– Se si vuole toccare il cane, è necessario chiedere il permesso al proprietario, attendendo che questo possa rispondere
– I cani estranei non vanno MAI accarezzati sulla testa, ma sulle spalle o sul petto: accarezzare la testa per alcuni cani è sinonimo di aggressione fisica
– I bambini devono essere sorvegliati e non deve essere permesso loro di toccare un cane senza averlo prima chiesto al proprietario, che potrà sorvegliarne l’interazione; cani e bambini sono entrambi imprevedibili, soprattutto quando non si conoscono l’un l’altro
– E’ necessario insegnare al bambino che esistono cani più socievoli e altri più riservati e che anche i meno socievoli non possono fare nulla di male se il bambino sta fermo con mani e piedi, non lo guarda negli occhi e sta zitto (“giocare a fare la statua”). Nessun cane è interessato a un bambino fermo e zitto
– Se non si vuole essere oggetto di zampate sporche o di leccate in faccia, va evitato di chinarsi verso il cane sconosciuto chiamandolo e facendogli complimenti
– Non si infilano le mani in un cancello o in una gabbia che contengono un cane
– Non si minaccia mai un cane con oggetti o bastoni, nemmeno per scherzo
– Non si tocca un cane che mangia o che dorme
– Non si disturba un cane al ristorante, distraendolo dalla sua buona condotta e rischiando di infastidire gli altri avventori
– Non si sorprende la coppia cane-padrone apparendo all’improvviso (lo “scherzo”). I cani non capiscono gli scherzi e si possono spaventare o aggredire
FONTE